Continuiamo con la lettura delle motivazioni alla decisione Coingas/Estra, visto la mole di pagine sembra più una monografia, pertanto ci vuole un po’ di pazienza e un pò di tempo.
In merito al peculato Coingas, consulenze Olivetti Rason, come sappiamo sono stati condannati solo Staderini e poi Olivetti Rason, mentre tutti gli altri sono stati assolti con formula piena.
Partendo dalle affermazioni dei giudici “che Staderini era inadeguato a ricoprire quel ruolo in Coingas” e non avendo motivo per mettere in discussione tale riscontro, ci sorge spontanea una domanda che ha un valore politico ma anche giuridico: perché il sindaco nomina proprio Stederini “che non sa neppure aprire una mail”, quindi, che è inadeguato, per dirla come i giudici, per quell’incarico? Il sindaco lo conosce da tanto e lo conosce bene, visto che hanno fondato insieme OraGhinelli e, quindi, riteniamo che se i limiti di Staderini esistevano avrebbe dovuto conoscerli anche Ghinelli, oppure, è un errore processuale e non esistevano tali deficit?
In ogni caso, ad oggi, è oggettivo solo che Ghinelli nomina proprio Staderini A.U. di Coingas e di tutto quello che è successo ed è stato accertato ( sentenza Staderini ormai definitiva) sicuramente lui ne porta la grave responsabilità politica. Non penale ma ripetiamo POLITICA si. Ma non ci sembra che alcuno, nemmeno dalle opposizioni, provi ad ascrivergliela e gli chieda almeno le sue scuse. Ma….
Ma non solo, anche Macrì si adopera per risolvere le difficoltà incontrate da Staderini con il suo datore di lavoro, la banca, per ipotizzati conflitti d’interesse, e gli fa conoscere proprio l’Avv. Olivetti Rason, che, infatti, si dimostrerà utile per conservare la nomina. Eppure e sempre Macrì più volte ha detto che teneva molto al bene e alla crescita delle partecipate aretine, e allora ci chiediamo, ma lui non conosceva i limiti di Staderini? Se non sapeva neanche aprire una mail come poteva essere la persona giusta? Ma dalle motivazioni dei giudici, invece, sembra proprio che Macrì fosse interessato a fare conservare l’incarico a Staderini, considerato anche che secondo il collegio senza Macrì, il semplice Staderini, non avrebbe potuto conoscere lo scaltro Avv. Olivetti Rason, che, gli risolve il suo problema. Quindi ne possiamo dedurre ed appare plausibile che Macrì riteneva Staderini idoneo al ruolo di A.U. di Coingas.
Cerchiamo di capire meglio.
I giudici sostengono che: ” Staderini … con ogni probabilità non era neppure particolarmente adatto all’incarico che ricopriva; lui stesso, infatti, dirà all’avv. Olivetti Rason di non essere capace neppure ad aprire una email (cfr. registrazione di Staderini datata 8.1.2019, denominata Rason) e la sua inidoneità risultava pacificamente anche a coloro che, prima di lui, avevano ricoperto l’incarico di amministratore (cfr dep. testi Giugli e Fucini). Mentre nulla viene riferito in relazione al fatto che Staderini era un dirigente di banca, ed è proprio per il suo incarico che la banca solleva problemi di conflitto d’interesse e di incompatibilità. Ma il collegio non sembra preoccuparsi della professionalità di Staderini. Ma si può pensare che un dirigente di banca in quel periodo non sappia aprire una mail? Ripetiamo non ci risulta che fosse addetto alla portineria, non per sminuire i portieri e non perché ciò possa significare che chi svolge quella funzione non sia capace ad aprire una mail. Quindi, secondo i giudici sembra che Staderini sia uno poco capace, per non dire peggio, “non sa nemmeno aprire una email”, ne idoneo, ne adatto per quel ruolo, e allora la domanda sorge spontanea: ma secondo i giudici nessuno se ne era accorto prima di nominarlo? Il sindaco che lo conosceva molto bene, visto che fondano insieme “OraGhinelli” non se ne era accorto che non era ne idoneo, ne adatto a quel ruolo? Come è possibile? Oppure, quanto accertato dai giudici non corrisponde alla realtà?
Se c’è il gatto, c’è sempre la volpe, come nelle migliori narrazioni. Infatti, per i giudici “fu, invece, senz’altro l’avv. Olivetti Rason a suggerire la soluzione poi attuata: non si può infatti sottovalutare che, come ampiamente emerso nel corso del dibattimento, Olivetti Rason è tutt’altro che uno sprovveduto legale di provincia, ma piuttosto è un accorto professionista fiorentino,”… Quindi, secondo il collegio l’Avv. Olivetto Rason non è uno sprovveduto ma un accorto professionista, insomma uno che sa il fatto suo ed è lui, sempre secondo i giudici, a suggerire il contenimento dei compensi entro i 39.000 euro. Quindi, per i giudici, Staderini aveva bisogno di qualcuno che gli suggeriva questo stratagemma, per loro non rileva che questa pratica era molto diffusa e soprattutto molto conosciuta da chi faceva politica ( vedi le cronache giudiziarie dei colletti bianchi della P.A. in genere), a Staderini, pur essendo un bancario e anche un politico, glielo deve sussurrare il noto avvocato del foro di Firenze. Non ci convince.
Sempre i giudici, nella ricostruzione della fattispecie del peculato, individuano il debito, come movente, di Staderini verso l’avvocato Rason, per la soluzione delle eccezioni con il suo datore di lavoro, la banca. E, infatti, concludono i giudici .. “Per questa prestazione , che certamente non era inutile dal punto di vista di Staderini, peraltro non risulta che l’avv. Olivetti Rason sia mai stato pagato. Nei confronti di Olivetti Rason, dunque, Staderini aveva un debito, e non certo un debito di onore, ma uno vero e proprio di carattere professionale e mai esatto.”. Insomma, Staderini era in debito con l’Avvocato, che gli ha risolto i problemi con la banca, e quindi si presta a realizzare il disegno criminoso così da adempiere alla sua obbligazione. Ma l’interesse di Staderini, a ricoprire tale carica, può per lui valere il rischio che si andava ad assumere con quei pagamenti? Ma secondo i giudici Staderini non era in grado di fare questa semplice valutazione lo? Sembra di no.
Ma non solo e alla luce di quanto sopra, ci chiediamo, come si può ad esempio inquadrare la telefonata intercettata dell’avvocato Pier Ettore Rason all’assessore al bilancio Alberto Merelli: «A noi che ce ne frega, siamo pieni di donne, siamo pieni di soldi. Che cazzo ce ne frega vero o no? E poi ci s’ha Coingas, vuoi mettere?». Perché l’avvocato si esprime così con l’assessore, se, come sembrano individuare i giudici, ha fatto tutto da solo approfittando della semplicità di Staderini? Perché, in questa telefonata, l’avvocato parla sempre al plurale con il suo interlocutore “abbiamo Coingas” ma a chi si riferisce? Domanda che non ci sembra che nessuno si sia posta, ne tantomeno a cui sia stata data alcuna risposta, ci pare così ma ci possiamo anche sbagliare.
In relazione all’assoluzione dal peculato di Macrì i giudici scrivono: “Anche rispetto a Macrì, dunque, l’eventuale concorso che gli può essere addebitato è quello nel fatto storico del peculato – peraltro solo nei ristretti limiti derivanti dalla circostanza per cui, senza Macrì, verosimilmente Staderini ed Olivetti Rason non si sarebbero conosciuti – ma di certo non anche nel fatti tipico; se, dopo che Macrì presentò l’avvocato all’amministratore di Coingas, i due ebbero ad accordarsi per commettere in concorso delitti, di questi non potrà certo essere chiamato a rispondere Francesco Macrì” . Quindi secondo il collegio pur essendo stato Macrì a fare conoscere i due, che in concorso hanno commesso il peculato, ma l’unica responsabilità che può essergli addebitata “è quello nel fatto storico del peculato”, che detta così non è dato da capire cosa possa significare, comunque, secondo i giudici, nel dibattimento, non sono emerse prove del coinvolgimento e della responsabilità personale penale di Macrì e per questo motivo lo hanno assolto.
Prendiamo atto dell’innocenza penale di Macrì stabilita dai giudici, ma vogliamo chiederci ugualmente perché Macrì, politico esperto e capace, si interessa di risolvere le eccezioni del datore di lavoro di Staderini, tanto da fargli conoscere proprio l’Avv. Olivetti Rason ? Ma Macrì, politico molto esperto, non si era reso conto che Staderini era inadeguato, inadatto, come accertato dai giudici, e lo diciamo noi con il senno di poi, forse se non ricopriva quell’incarico poteva essere sicuramente meglio per la partecipata? Ma sembra proprio di no, visto che Macrì, con la sua grande esperienza politica, non si accorge dei limiti di Staderini e si adopera per risolvere i dubbi sollevati dalla banca, datore di lavoro dello stesso, per conservarlo nell’incarico in Coingas. Pare che ai giudici non rileva il motivo di tale interessamento.
Inoltre, per i giudici emerge qualche dubbio anche su come sono state eseguite le indagini dalla Procura, infatti, sempre lo stesso collegio nelle loro motivazioni scrivono: ” la scelta del pubblico ministero di non effettuare mai, durante le indagini, perquisizioni presso lo studio Olivetti Rason non consente affermare ” …
Non sappiamo e non conosciamo il motivo per cui la Procura non ha mai fatto perquisizioni presso lo studio Olivetti Rason, ma non sembra che siano state ordinate perquisizioni o intercettazioni nemmeno a carico di chi ha nominato Staderini, e qualche dubbio queste scelte investigative sicuramente lo possono sollevare, ma oramai le indagini sono andate così.
In conclusione a questo nostro semplice ragionamento giornalistico ci sembra evidente che tutti i magistrati coinvolti in questo procedimento penale non si sono mai posti delle semplici domande, sia nella fase delle indagini, ne poi del giudizio, che sono alla base del nostro ragionamento e che a posteriori, visto i fatti, secondo noi potevano meglio indirizzare le indagini e poi il giudizio, ma vogliamo specificarlo proprio per accertare la verità, qualunque essa sia e non lasciare alcun dubbio, e detto ciò noi ci saremmo chiesti :
- Una persona inidonea, inadatta e etc. viene nominata per amministrare una partecipata molto importante, è possibile che nessuno si era reso conto dei danni che poteva provocare a quella società?
- Chi lo sceglie è cosciente dei limiti di questo soggetto, e allora non è che lo selezionano proprio per i suoi deficit, così da poterlo meglio gestire, in barba all’interesse comune?
- Non è vero che era una persona inadatta o inidonea, visto che era anche un dirigente di banca, e allora, ci saremo chiesti, cosa può averlo spinto ad un disegno criminoso così grave e per un importo così elevato, con tutti i rischi personali che ne potevano conseguire? Era convinto di essere protetto e di poterla fare franca? In questo caso si è fatto di tutto per accertare la verità sugli eventuali concorrenti?”.
Noi, che ci siamo letti le registrazioni, le intercettazioni e le trascrizioni nei verbali del dibattimento, ma da semplici giornalisti, riteniamo che porsi queste semplici domande forse poteva aiutare a meglio individuare qualche indizio, preciso e concordante, nei suddetti documenti e atti, e forse utile per l’accertamento della verità, ma sia chiaro anche per poter affermare che i dubbi posti dalle nostre domande sono solo delle illazioni, visto che sono le domande di tutti i semplici cittadini. Ma evidentemente i giudici hanno ritenuto di individuare le responsabilità penali del peculato solo contro l’Avvocato e l’amministratore Unico e, quindi, il movente per Staderini stava nel debito che lui riteneva di avere verso Olivetti Rason, per l’interessamento di quest’ultimo al suo caso. Infatti, i giudici scrivono “Per questa prestazione , che certamente non era inutile dal punto di vista di Staderini, peraltro non risulta che l’avv. Olivetti Rason sia mai stato pagato. Nei confronti di Olivetti Rason, dunque, Staderini aveva un debito, e non certo un debito di onore, ma uno vero e proprio di carattere professionale e mai esatto.”
Pertanto ci pare di capire dal ragionamento del collegio, che, l’inadatto Staderini, in debito verso Olivetti Rason, per avergli risolto i problemi con il suo datore di lavoro, è spinto da questo movente e così tanto da concorrere a perpetrare il peculato con Olivetti Rason, provocando un grave danno alla partecipata che dirigeva. A noi sembra un movente debole, per non dire troppo semplice, che, comunque meritava ulteriori riscontri. Infatti, vista la cifra elevata la domanda sorge spontanea: Staderini, già dirigente di banca, poteva ritenere che le prestazioni dell’Avvocato giustificavano l’importo che poi fattura e incassa da Coingas? Staderini, da banchiere esperto quale era, non si rendeva conto del grave rischio che correva? Come si può dimenticare la professione di Staderini, dirigente di banca, e ritenerlo così semplice, così sprovveduto? Come si può ritenere che un dirigente di banca non fosse in grado di valutare la prestazione dell’avvocato, così fino a condursi ad accettare di attribuirgli un valore tale?
Evidentemente per i giudici è così, Staderini ha fatto tutto da solo in concorso con l’Avvocato e solo per il proprio tornaconto e questa è l’attuale verità giudiziale e a noi non resta che accettarla, da un punto di vista giuridico, anche se siamo in attesa di sapere se verrà impugnata dalla Procura oppure no.
Ci siamo solo voluti addentrare in un commento giornalistico di una sentenza, e ci siamo fatti delle domande, che poi sono le domande di tutti i semplici cittadini, e in più ci siamo chiesti del perché nessuno si è posto questi semplici quesiti, sia nella fase delle indagini e sia nella fase del giudizio. Quando si amministra il bene comune è importante la trasparenza e la fiducia dei cittadini e quando succedono fatti come questi, che, chi è chiamato a giudicarli dovrebbe riuscire ad essere il più esaustivo possibile, e questo proprio quando si assolvono gli imputati. Solo sgombrando il campo da ogni ragionevole dubbio può essere di aiuto per poter continuare ad avere fiducia nei politici, che, guarda caso ancora amministrano protempore la città e di conseguenza solo così si può contribuire alla crescita della nostra democrazia.