Articolo in aggiornamento.
Oggi sono uscite le motivazioni della sentenza del 28 febbraio scorso, processo Coingas/Estra, che, tra l’altro ha assolto con formula piena anche Francesco Macrì. In relazione all’assoluzione di Macrì, a pagina 111 ultimo periodo capitolo 3.3.1. si legge: “Anche rispetto a Macrì, dunque, l’eventuale concorso che gli può essere addebitato è quello nel fatto storico del peculato – peraltro solo nei ristretti limiti derivanti dalla circostanza per cui, senza Macrì, verosimilmente Staderini ed Olivetti Rason non si sarebbero conosciuti – ma di certo non anche nel fatti titpico; se, dopo che Macrì presentò l’avvocato all’amministratore di Coingas, i due ebbero ad accordarsi per commettere in concorso delitti, di questi non potrà certo essere chiamato a rispondere Francesco Macrì” .
Quindi secondo il collegio pur essendo stato Macrì a fare conoscere i due, che in concorso hanno commesso il peculato, ma l’unica responsabilità che può essergli addebitata “è quello nel fatto storico del peculato”, che detta così non è dato da capire cosa possa significare, comunque, secondo i giudici, nel dibattimento, non sono emerse prove del coinvolgimento e della responsabilità personale penale di Macrì e per questo motivo lo hanno assolto.
Considerato la mole di pagine di questa sentenza è necessario più tempo per poterla ben analizzare e poi commentare, intanto, la pubblichiamo e chi vorrà potrà iniziare a leggerla e farsi un’idea di cosa è emerso nel processo. Buona lettura: