E’ nota a tutti la vicenda processuale aretina (Coingas/Estra), che, qui evitiamo di riportare perché ce ne siamo occupati più volte e chi vuole può accedervi dalla nostra bacheca.

Vogliamo richiamare l’attenzione dei nostri lettori su due punti della sentenza allegata, ovvero, sul punto n. 4) e sul punto n. 6), dove il Tar ben argomenta perché respinge le domande e le affermazioni del Comune di Arezzo, poste a giustificazione del proprio operato nella nomina di Macrì. Infatti, il Tar ricorda al comune a ai suoi amministratori quali sono i precetti giuridici e i valori che le norme così violate ( nominando Macrì) volevano tutelare.

Nel n. 4) ( che si riporta testualmente di seguito) ” – non è coerente, soprattutto, con la ratio dell’istituto che è quella di prevenire che la nomina degli amministratori di enti di diritto privato controllati da ( uno o più) enti locali sia determinata da esigenze di (ri)collocazione di “personale politico” da parte di chi amministra gli enti locali (e, in ultimo, dei partiti) e non invece della necessità di indicare persone in possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle specifiche funzioni che vengono in rilievo in tali enti ( con tutto ciò che ne consegue in termini di pregiudizio al buon andamento e imparzialità della p.a.)”.

Quindi, il Tar rileva che la suddetta nomina è avvenuta in violazione della legge, che, vuole impedire che la politica usi le partecipate per “ricollocare i politici” nei CDA per i propri interessi di parte (politica) e non indicare persone meritevoli e competenti, come è auspicabile, visto che devono amministrare i beni di comuni di tutti e non privati.

Insomma, per etica ci dovremmo aspettare che chi è chiamato ad amministrare i beni comuni, proprio perché di tutti, sia stato scelto dai politici per il merito e per le sue capacità e non per ricollocarlo .

Nel n. 6) ( che si riporta testualmente di seguito) “la disposizione di cui all’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013 – nella misura in cui impedisce che gli incarichi amministrativi di vertice ( negli enti locali, negli enti pubblici e negli enti sottoposti a controllo pubblico) siano attribuiti a soggetti che hanno svolto incarichi politici nel periodo immediatamente antecedente al conferimento ( ostacolando così il fenomeno dell’ccupazione degli incarichi amministrativi da parte del personale politico dei partiti socondo logiche diverse da quella della competenza) – contribuisce proprio a garantire l’accessibilità degli uffici pubblici a tutti i cittadini ( art. 3 e 51 Cost.) in ragione dei loro meriti e delle loro competenze (art. 97 Cost.)”

Di nuovo il Tar ribadisce il precetto giuridico contenuto nella norma e il valore etico che la stessa contiene, che, dovrebbe essere sempre ben presente in chi amministra la cosa pubblica, ma evidentemente non è così e non è stato così perlomeno ad Arezzo, in base alla decisione dei Giudici.

Alleghiamo la sentenza e vi invitiamo a leggerla così potrete meglio comprendere come hanno operato chi ha amministrato Arezzo negli ultimi anni.