Pubblichiamo integralmente la cosiddetta sentenza Staderini, del Tribunale di Arezzo, depositata il 04 ottobre 2021 , che ripercorre le note vicende penali che vedono coinvolti il Sindaco di Arezzo Ghinelli, un Assessore Merelli, dei consiglieri Bardelli, dei loro nominati nelle partecipate Staderini, Macrì e Amendola e vari professionisti e per quanto riguarda i primi tutt’ora in carica. In tale sentenza il Giudice Claudio Lara, con molta chiarezza e puntualità analizza i singoli fatti che integrano le fattispecie di reato ascrivibili a ciascuno degli imputati e dei condannati, poi passa ad analizzare le motivazione delle sue decisioni in fatto e in diritto. Il giudice ha emesso una sentenza in applicazione della legge e pertanto tale atto prima di tutto ha un valore giuridico. Ma detto questo la sentenza mette bene in evidenza uno spaccato di mala amministrazione che si può commentare non solo da un punto di vista giuridico ma soprattutto sotto un profilo di etica pubblica, di come vengono amministrati i beni comuni, di quale missione erano animati gli attori, da quali obbiettivi erano spinti a candidarsi a pubblico amministratore, e il lettore potrà farsene un’idea.

Se il lettore comune può non essere in grado di fare una analisi giuridica, dalla semplice lettura di questa sentenza può però farsi un’idea del tipo di etica pubblica dei soggetti coinvolti in questa brutta vicenda, chiamati ad amministrare i beni comuni e ognuno si potrà ricavare la sua opinione, perché evidentemente è altrettanto vero che ognuno ha una sua etica come può anche non averla. Riteniamo sia molto importante che questo brutto spaccato di vita politica, di etica pubblica aretina debba essere conosciuto bene dai cittadini, perché siamo convinti che non è stato fatto tutto il possibile, da parte di chi era tenuto a farlo, per far bene conoscere tutte queste vicende e forse se conosciute oggi nel definire gli imputati avremmo parlato solo di ex amministratori perché non è possibile rassegnarsi a tutto questo.

Tutto questo non può essere la regola e non può essere possibile che tutti lo accettino passivamente, perché altrimenti viviamo in una società veramente orrenda in cui non c’è più speranza per nessuno, e ci dovremo rassegnare ad un declino inesorabile senza futuro per i più giovani.

Sono molte pagine, ma d’altronde la vicenda è complessa e vede coinvolti i vertici amministrativi di una città, per anni, ma chiunque potrà analizzare la sentenza allegata aldilà degli aspetti giuridici molto bene esposti e argomentati e ripetiamo dalla semplice lettura potrà ricavarne una sua valutazione di etica politica e di opportunità inequivocabili.

Per facilitare la lettura a tutti di seguito riportiamo la rubrica e i vari capitoli con i relativi reati e i fatti che li integrano e chi vede coinvolto, con l’indicazione delle pagine in cui si sviluppano, con un breve commento.

  1. INQUADRAMENTO: la qualifica di incaricato di pubblico servizio e l’applicabilità a Coingas ed Estra della disciplina degli appalti pubblici. Prima di tutto il Giudice delimita l’area giuridica in cui gli imputati e i condannati hanno operato nel periodo a cui si riferiscono i capi di imputazione. Il Giudice Lara bene argomenta del perché prima Coingas e poi Estra devono essere considerate aziende di natura giuridica pubblica e non privata e quindi i loro amministratori devono essere considerati incaricati di pubblico servizio e non, come sostenuto dalla difesa degli imputati dei condannati, dei semplici amministratori di aziende private. Il Giudice analizza la natura delle strutture giuridiche degli enti coinvolti, dei soci degli stessi enti, dei patti parasociali, delle leggi applicabili e delle finalità degli stessi enti per arrivare a determinare con molta precisione, prima la natura degli enti come pubblici e poi la relativa qualifica di incaricato di pubblico servizio per chi ha operato in nome e per conto degli stessi (da pag. 9 a pag. 15 prima parte).
  2. DELITTI DI PECULATO: 1) ORIGINI DELL’INDAGINI. Il Codice penale, nel titolo secondo che disciplina i delitti contro la pubblica amministrazione, all’art. 314 individua la fattispecie del peculato che riportiamo letteralmente: ” il pubblico ufficiale, o l’incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.” . Pertanto era una premessa fondamentale quella del Giudice che stabilito che gli imputati e i condannati erano incaricati di pubblico servizio, assodato questo il Giudice passa ad individuare le origini delle indagini, ovvero, rappresenta con dovizia di particolari, documentati dalle registrazioni e dalla intercettazioni, i fatti commessi da ognuno degli imputati e dei condannati che integrano la fattispecie di reato prevista dal Peculato ( da pag. 15 seconda parte a pag. 47 prima parte).
  3. LA NOMINA DI AMENDOLA A PRESIDENTE DI AREZZO MULTI SERVIZI: IL DELITTO DI CORRUZIONE E LA QUESTIONE DEL FAVOREGGIAMENTO REALE. Questa parte si occupa di un altro reato, la corruzione, ovvero dell’altro filone che vede coinvolti in parte soggetti diversi dal primo capo di imputazione e parte sono gli stessi soggetti. Riteniamo che anche la lettura di queste pagine possa veramente aiutare il lettore a farsi un’idea precisa sugli attori di queste indagini, sulla loro concezione dell’etica pubblica e soprattutto dello spirito e delle motivazioni che possono spingere gli individui a proporsi per l’amministrazione dei beni comuni. ( da pag. 47 seconda parte a pag. 64 prima parte).
  4. LA NOMINA DI MACRI’ A PRESIDENTE DI ESTRA. Questo capitolo riguarda la nomina di Macrì a presidente di Estra e anche filone bene si inserisce nelle logiche dei precedenti e il reato ipotizzato è l’abuso d’ufficio. ( da pag. 64 seconda parte a pag. 73 prima parte).

Buona lettura