La ministra Cartabia racconta sempre la stessa storia ” la riforma si applica ai reati successivi al 1° gennaio 2020″. Premesso che se così fosse non si capisce perché i reati commessi dopo tale data dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli precedenti, ovvero, i processi per i prossimi disastri sarebbero a rischio: è un’affermazione incredibile, considerato che viene dalla ministra della giustizia. Ma tornando al disastro del ponte di Genova e ai rischi per il processo, la ministra dovrebbe sapere, che nel nostro ordinamento esiste il principio generale del “favor rei” che in base a tale presupposto permetterà agli avvocati di chiedere l’applicazione retroattiva dell’improcedibilità.
Questa mattina a Genova davanti ai parenti delle vittime del ponte Morandi la Cartabia ha ribadito che : ” la convinzione per cui la modifica del processo penale potrebbe frustrare la vostra bruciante domanda di verità e giustizia è del tutto destituita di fondamento” . La ministra ostenta certezze, è persino infastidita dai legittimi timori dei parenti delle vittime del ponte Morandi che hanno paura che la nuova improcedibilità possa impedirgli di avere giustizia.
I timori dei parenti delle 43 vittime non nascono dal nulla ma trovano fondamento nel Codice Penale, nella giurisprudenza ( anche della Corte Costituzionale) e nella dottrina. Il principio del favor rei prevede che l’imputato ha sempre diritto di essere giudicato con la legge più favorevole che si succede nel tempo, perché evidentemente, a seguito delle modifiche intervenute, il disvalore che l’ordinamento riconosce a quella determinata fattispecie di reato si è affievolito e il giudice nel comminare la pena si deve basare sulle nuove disposizioni più favorevoli al reo. E’ un presupposto logico e evidente ma anche giusto e corretto.
Come può la ministra fare certe affermazioni, che per i reati commessi prima del 2020 non si applica la sua riforma? La genialità della ministra sta nel considerare la nuova improcedibilità un istituto processuale e non sostanziale e, quindi, secondo la Cartabia è escluso dal favor rei. Ma tale affermazione non ha fondamento giuridico, infatti, introduce una modifica processuale ma che ha effetti sostanziali e questo è un automatismo innegabile nel nostro ordinamento. L’improcedibilità è una norma ad effetti sostanziali anche secondo i più autorevoli giuristi del momento.
Gli effetti dell’improcedibilità sono identici a quelli della prescrizione del reato, e sarà semplicissimo per qualsiasi avvocato diligente chiedere l’applicazione della Cartabia e se non accolta fioccheranno i ricorsi. Ottenuta l’improcedibilità il processo si estingue, il reato di fatto non è più perseguibile, non potrà più iniziare un nuovo processo e il reo resterà impunito.