Di David Faltoni
In base a quanto andiamo ad argomentare pare di tutta evidenza come ogni singolo comune socio di Coingas, indipendentemente dalla propria quota di partecipazione, possa, anche singolarmente, chiedere di costituirsi parte civile nell’udienza penale preliminare che si svolgerà dinanzi al GUP di Arezzo il prossimo 23 marzo, vuoi per ottenere il risarcimento del danno derivante, in caso di condanna degli imputati, dallo accertato ‘sperpero’ di somme che, in caso contrario, sarebbero state oggetto di distribuzione tra i comuni soci di ‘Coingas’ sotto forma di dividendi, vuoi per evitare eventuali iniziative nei propri confronti della Corte dei Conti qualora li ritenesse singolarmente responsabili della mancata azione risarcitoria da parte di ‘Coingas’ nel suddetto processo penale
Da un punto di vista sistematico, la configurabilità di innesti di disciplina di matrice pubblicistica in soggetti di diritto privato non rappresenta, certo, una novità nell’ambito del nostro ordinamento. Ed infatti, pur in istituti propri del diritto privato, laddove rilevino interessi di valenza sovra individuale, vengono ordinariamente previsti speciali regimi giuridici a tutela degli stessi ed in deroga al regime tipico civilistico. Un esempio classico può esser rinvenuto nel diritto di famiglia, laddove, a tutela di determinati interessi, in quanto ritenuti di rilevanza pubblicistica, è prevista una tutela anche ad iniziativa del pubblico ministero. Analoga fattispecie si riviene anche nell’ambito delle disciplina speciale del fallimento. È prevista, infatti, a tutela delle ricadute di natura pubblica e di allarme sociale connesse alla crisi di impresa, il potere/dovere di iniziativa del pm ai fini della richiesta di dichiarazione di fallimento.
D’altronde, la medesima ratio si pone a fondamento, ad esempio, anche della estensione, in capo a società di diritto privato inquadrabili quali “organismi di diritto pubblico” (cfr. CdS n. 570/13), degli obblighi di evidenza pubblica nella materia dei contratti di cui al D.lgs. 163/06, con conseguente radicarsi, con riferimento solo a tale specifico segmento di azione, della giurisdizione esclusiva del GA. Anche in tali casi, infatti, pur non venendo meno la natura di diritto privato della società in questione, rileva un innesto di disciplina speciale, derogante rispetto a quella tipica del regime societario e della ordinaria capacità negoziale, giustificata da un bilanciamento degli interessi in gioco definito in favore della tutela del principio della libera concorrenza.
Appaiono, pertanto, pienamente configurabili, a livello di teoria generale, nell’ambito delle società in parola, segmenti di disciplina speciale rappresentati, tra l’altro, dal regime di responsabilità amministrativa, rimesso alla iniziativa del pm contabile, a tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche investite ed affidate all’ente societario. Si tratta, in pratica, di un bilanciamento degli interessi in gioco, che, laddove penda in favore degli interessi pubblici coinvolti, consente segmenti speciali di disciplina, in deroga a quella civilistica, a tutela degli stessi.
Inoltre, la Suprema Corte ha stabilito più volte che è possibile affermare la giurisdizione della Corte dei conti in materia di società a partecipazione pubblica, con particolare riferimento alla proposizione di un’ azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica, per effetto di condotte illecite degli amministratori. (Cass. civ., SS.UU., sentenza 21 luglio 2015, n. 15199), come anche nel caso della mancata costituzione di parte civile nel processo penale che può essere configurata, qualora venga accertata penalmente la responsabilità degli imputati, come diminuzione di valore della partecipazione sociale che è ritenuta pacificamente risarcibile innanzi alla Corte dei conti nel caso di omesso esercizio della azione sociale di responsabilità (n.d.a.: ai sensi dell’art. 2393-bis c.c.).